Nell'ambito degli studi sulla famiglia di fatto, pubblichiamo un modello di contratto di convivenza che possono stipulare le coppie di fatto, prima di instaurare la convivenza o durante la stessa.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

La signora .......... nata a …………………………………… il ……………………… CF ……………………………….
e
il signor .......... nato a ……………………………......... il …………………………………….. , CF …………………………………
(di seguito denominati a volte come “conviventi”) con il presente contratto, intendono disciplinare  lo svolgimento della loro convivenza.
Si premette
– che tra le parti, intercorre dal .::::::::........., una relazione sentimentale ed affettiva stabile;
– che i conviventi, non sono coniugati, né tra loro né con terzi, e dal …............, coabitano stabilmente nell’abitazione sita in .........., via .......... n. .........., eletta, di comune accordo quale a residenza comune sia sotto il profilo anagrafico che di fatto;
– che i conviventi, intendono protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato (NB E’ UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE);
– che intendono regolamentare alcuni aspetti patrimoniali della loro vita in comune;
convengono e stipulano quanto segue:
1. Abitazione comune
1.1. I sottoscritti, concordemente eleggono quale residenza comune, l’abitazione sita in .........., via .........., identificata al Catasto Fabbricati di …….. al foglio …… , part. ……. , di esclusiva proprietà della convivente Sig. .........., convenendo altresì che anche il convivente non proprietario signora .......... si serva di detta abitazione, dove i conviventi stabiliranno la loro dimora per l’intera durata della convivenza, salvi eventi straordinari sopravvenuti (LA COABITAZIONE E’ UN'ALTRA CONDIZIONE ESSENZIALE DELLA CONVIVENZA).
1.2. la Sig.ra .......... godrà gratuitamente dell’uso dei locali predetti
(oppure: la sig.ra .........., per l’uso dei locali predetti, corrisponderà al sig. .........., in via mensile, la somma di euro ...........)
1.3. Il convivente del proprietario dell’immobile detiene l’immobile dove si svolge la convivenza: non potrà considerarsi né possessore, né locatario, né tantomeno proprietario.
(oppure: le parti possono stipulare un contratto di comodato sottoposto a condizione sospensiva della cessazione della convivenza, attraverso il quale il soggetto non proprietario, potrà continuare a godere in via esclusiva dell’immobile – in un ottica di tutela del soggetto più debole - )
1.4. I conviventi hanno il diritto di utilizzare, solo congiuntamente all’altro, integralmente il suddetto immobile, concorrendo, alle spese ordinarie nella seguente misura:
il sig. ……………. nella misura del …. %
la sig.ra …………. nella misura del …. %
e alle spese straordinarie nella seguente misura:
il sig. ……………. nella misura del …. %
la sig.ra …………. nella misura del …. %
2. Spese comuni
2.1. Posto che la vita dei conviventi deve improntarsi alla massima collaborazione possibile anche nelle più semplici attività domestiche, attività ripartite e svolte di comune accordo, i conviventi concordemente attribuiscono secondo le seguenti modalità le spese comuni, che individuano sin da ora nell’elenco sotto specificato al n. 2.2., relativo alle spese comuni.
2.2. Sono spese comuni quelle sostenute:
a) per il vitto e l’alloggio di loro stessi conviventi e dei loro ospiti occasionali;
b)  per la pulizia dell’abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;
c) per le riparazioni ordinarie dell’abitazione ove si svolge la convivenza, e dei mobili a suo arredo;
d) per la biancheria relativa all’abitazione ove si svolge la convivenza, con esclusione, quindi, della biancheria e dell’abbigliamento di ciascuno dei conviventi;
e) per i servizi igienico-sanitari dell’abitazione di cui al precedente n. ove si svolge la convivenza.
2.3. Salvo specifico accordo, le spese non indicate al precedente n. 2.2, relative alle spese comuni, non sono comuni e saranno pertanto sostenute dal convivente che intenda eseguirle. In nessun caso per tali spese può pretendersi il rimborso, neppure pro quota, dell’altro convivente.
2.4. Alle spese comuni, indicate al punto 2.2. relative alla convivenza, i conviventi parteciperanno nella misura del 50% a testa (NB o secondo diversa modalità).
(è possibile conferire un valore economico anche al lavoro domestico di uno dei conviventi)
2.5. Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi durante la convivenza privo di redditi, o con redditi inferiori al .......... per cento dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si stabilisce che le spese comuni non saranno ripartite al 50%, ma saranno ad esclusivo carico dell’altro convivente per un periodo non superiore a dodici mesi.
2.6. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente n. .......... (Cod. IBAN ..........) all’uopo aperto presso la Banca ........... intestato a entrambi i conviventi, con firma congiunta. I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti all’inizio di ogni mese, per importi pari ad €. …….. per quanto riguarda il sig. ……. e per €. …….. per quanto riguarda la sig.ra …………. . Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle per maggiore somma mensile necessaria, sempre nella misura del 50% (o proporzionalmente alla propria quota qualora le quote di contribuzione previste non siano paritarie). In caso di cessazione della convivenza, le eventuali somme rimanenti sul conto corrente, adempiute tutte le spese e estinte tutte le obbligazioni, verranno divise tra i conviventi in parti uguali (oppure proporzionalmente alla propria quota di contribuzione o secondo altro criterio stabilito dalle parti).
2.7. Fatto salvo quanto previsto in materia di spese non comuni, i pagamenti effettuati da un convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell’altro convivente, sono da considerarsi donazioni d’uso o di modico valore se di importo non superiore a euro .......... (in cifre ed in lettere) per ogni pagamento.
3. Inventario, godimento, disponibilità e amministrazione dei beni personali
3.1. I conviventi allegano alla presente convenzione un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno di proprietà individuale loro esclusiva prima dell’inizio della convivenza, con l’indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d’acquisto e della sua documentazione tanto cartacea quanto fotografica.
3.2. I conviventi riconoscono che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.
3.3. Nel corso della convivenza ciascuno dei sottoscritti consente all’altro l’uso dei beni di esclusiva proprietà elencati in un inventario, sottoscritto da entrambi, con documentazione cartacea e fotografica, allegato alla presente convenzione sotto la lettera B, salvo che i beni in questione non vengano concessi dal convivente proprietario all’altro in comodato.
4. Regime dei diritti acquistati in costanza di convivenza
4.1. Dei beni mobili di esclusiva proprietà acquistati successivamente l’inizio della convivenza, il convivente titolare avrà altresì il pieno godimento, la libera disponibilità e l’amministrazione in via esclusiva, con la possibilità per l’altro convivente di goderne, e se del caso, contribuire alle spese secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
4.2. I sottoscritti convengono di impegnarsi durante il periodo della convivenza all’acquisto di diritti su beni immobili, in regime di comunione ordinaria, con indicazione, nel relativo atto, di una quota di contitolarità di ciascuno pari al 50%, e con impegno ad adottare, nel medesimo atto o in atto successivo, regole quanto al godimento, all’amministrazione ed alla disponibilità dei beni comuni, che attribuiscano diritti paritari ad entrambi i conviventi. In mancanza di convenzione di codeste regole, si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria fissate dagli artt. 1100 e seguenti del codice civile.
(nb non essendo prevista nel caso di convivenza l’adozione di un regime patrimoniale assimilabile a quello della comunione legale tra coniugi, per mancanza di un adeguato regime di opponibilità a terzi, sarà necessario che in sede di sottoscrizione di ogni atto di acquisto, partecipino entrambi i conviventi, richiedendo la contestazione del bene) 
4.3. In relazione ai beni acquistati in comunione, i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione ai sensi di legge.
5. Modifiche alla presente convenzione e loro forma
5.1. I conviventi si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, modifiche alla presente convenzione, convenendo sin da ora che le stesse, ex art. 1352 del codice civile, non saranno valide se non verranno adottate per iscritto e firmate congiuntamente da parte dei due coniugi.
6. Clausola penale
6.1. Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dal presente contratto dovrà all’altro, a titolo di penale, la somma di euro .......... (in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del maggior danno, che il convivente non inadempiente è ammesso a provare.
7. Durata della convenzione
7.1. La presente convenzione stipulata tra i conviventi avrà durata decennale, con esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito.
8. Cessazione della convivenza
8.1. I sottoscritti, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all’altro, in qualsivoglia forma. L’abbandono dell’abitazione comune per un tempo non inferiore a .......... giorni consecutivi equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, salvo sia giustificata da ragioni professionali, di salute, di studio o di famiglia.
8.2. Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni.
8.3. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei conviventi , il sig ......... corrisponderà a .........., a soddisfacimento della sua collaborazione, specie domestica, alla vita comune, una somma pari al 50% per cento del suo reddito imponibile annuale, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a 6 mesi di durata della convivenza.
8.4. Salvo i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell’altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, qualsivoglia ne sia la causa.
9. Controversie
9.1. Qualsivoglia controversia insorga in relazione alla presente convenzione, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell’arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente del collegio notarile del distretto dove i conviventi hanno stabilito la residenza . L’Arbitrato sarà .......... e secondo equità (ovvero: secondo diritto).
10. Spese
10.1. Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, sono a carico di entrambi i conviventi nella misura del 50% a testa.
Letto, approvato e sottoscritto a .......... il ..........
Luogo, data e firma delle parti

(NB è opportuno al fine di conferire data certa all’accordo e attribuire certezza alla paternità delle sottoscrizioni, redigere l’atto sotto forma di scrittura privata autenticata)

(tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, della presente relazione senza il consenso espresso dell’autore)

 

Avv. Matteo Santini

 

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